Norme deontologiche CEEGIS


In generale

Art. 1

Le presenti norme deontologiche CEEGIS (detta in seguito Camera) sono state volute e ad approvate dall’Assemblea Generale della Camera tenutasi a Pontremoli il 25 novembre 2006 e sono in vigore da detta data.

Art. 2

Ogni Membro della CEEGIS, con la propria adesione, si impegna al rispetto delle presenti norme deontologiche. Le stesse sono parte integrante della documentazione di ammissione, sono inviate a tutti i postulanti, vengono rese pubbliche dalla Camera ed inviate a chiunque, legittimatone l’interesse, ne facesse richiesta.

Art. 3

  1. La CEEGIS veglia affinché queste norme siano rispettate dai propri aderenti.

Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato d’Onore, decide e si esprime su ogni segnalazione di presunta trasgressione e, se del caso, adotta le dovute misure.

  1. Le segnalazioni di presunta trasgressione vanno inoltrate per iscritto al Presidente della CEEGIS tramite il segretariato della Camera.

Queste devono essere corredate della relativa documentazione e sottoscritte personalmente dall’istante che si assume ogni responsabilità per quanto asserisce. Pertanto quest’ultimo deve dichiarare le proprie generalità, il proprio domicilio ed il proprio recapito telefonico e deve tenersi a disposizione del Comitato per qualsiasi ulteriore ragguaglio nel merito. Le segnalazioni che non corrispondessero a uno o più dei citati requisiti, sono nulle.

In particolare

Art. 4

  1. Gli specialisti della tecnica e della scienza che operano a livello nazionale ed internazionale quali esperti CEEGIS, devono adempiere al proprio compito garantendo rigorosamente competenza, cognizione di causa e indipendenza.
  2. L’Esperto CEEGIS opera nel rispetto del diritto penale e civile, nel rispetto delle regole dell’ arte e dell’ etica della sua professione e nel rispetto di ogni altra regola specifica emanata dall’eventuale associazione e/o albo professionale a cui egli appartiene.

La sua esperienza deve permettergli di essere sia uno specialista che un conoscitore in senso lato del campo che gli compete. Egli deve essere in grado di comprendere l’aspetto giuridico e di valutare quello economico del lavoro peritale.

Art. 5

  1. Non è lecito illudere il committente sulle proprie capacità professionali o tollerare che egli abbia al riguardo un’ opinione errata. Pertanto il membro CEEGIS dichiara in modo esatto il proprio titolo professionale in forma completa (titolo e specializzazione effettiva) ed informa adeguatamente il proprio committente e/o l’autorità giudiziaria sulla propria formazione specialistica.
  2. Egli agisce come esperto unicamente nel settore specifico di sua competenza ossia unicamente laddove la sua formazione, la sua specializzazione ed il suo aggiornamento professionale legittimano la sua competenza specifica. Qualora il compito richiestogli necessitasse conoscenze particolari che esulano anche solo parzialmente dalle sue competenze specifiche, egli accetterà il mandato di esperto solo se autorizzato a ricorrere alla collaborazione di uno o più specialisti.
  3. Qualora l’Esperto CEEGIS incorresse involontariamente in un errore, egli si impegna a riconoscerlo, ad informarne tempestivamente il committente ed a correggere di conseguenza il proprio elaborato con particolare attenzione all’eventuale influenza dell’errore corretto sulle precedenti conclusioni.

Art. 6

Nello svolgimento del proprio mandato l’Esperto CEEGIS riserva particolare rispetto e correttezza verso gli altri eventuali consulenti e/o periti. In particolare si astiene da qualsiasi commento sulla loro persona, attenendosi unicamente al commento peritale di merito sull’oggetto in esame.

Art. 7

  1. Nello svolgimento della propria attività l’Esperto CEEGIS svolge il proprio mandato ad personam e sottoscrive personalmente i propri elaborati attestandone così la propria proprietà intellettuale. Questo vale anche quando egli opera come specialista aggiunto, ai sensi del sopra citato art. 5.2.

Egli si astiene dall’operare in subappalto e/o in nome e per conto di terzi.

  1. Egli rifiuta qualsiasi compenso, diretto o indiretto, che non gli pervenga dal e/o tramite il suo committente o con l’esplicito accordo dello stesso.
  2. Egli si astiene dalla concorrenza sleale ed in particolare non applica, per i propri onorari, tariffe inferiori a quanto previsto dalla categoria professionale o dall’Ordine di cui fa o farebbe parte per titolo professionale.

Testo approvato dall’Assemblea Generale CEEGIS a Pontremoli il 25 novembre 2006

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