Ammissioni


Il Codice di procedura penale italiano, sicuramente conforme alla Normativa europea, sulle nomine peritali recita che Il giudice nomina il perito scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina (C.P.P. art. 221). Questa regola vale anche nel procedimento civile (C.P.C. art. 61).

Siamo consci che non sempre gli albi dei Tribunali e degli Ordini professionali diano indicazioni chiare sulle specifiche competenze degli iscritti. Pertanto riteniamo particolarmente importante, in fase di ammissione alla nostra Camera, verificare che il curriculum e le credenziali reali del postulante giustifichino a pieno la sua competenza di esperto forense quale specialista in una data disciplina professionale, disciplina per la quale il candidato potrà poi fregiarsi del titolo di

Membro attivo della Camera Europea degli Esperti in Indagini Scientifiche.

Il nostro Comitato di promozione professionale, che esaminando la candidatura definisce in modo chiaro i limiti di specialità di ogni singolo candidato, ha elaborato alcuni moduli che facilitano la preparazione della domanda di adesione alla nostra Camera, che da quest’ anno può essere inoltrata anche via e-mail.

Richiedete i moduli di iscrizione al nostro Segretariato segretariato@ceegis.eu che è a vostra disposizione anche per ogni ulteriore chiarimento.

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